FABBRICATI RURALI

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Il quesito ci pone chiede di derimere l’annosa questione dell’obbligo o meno di accatastamento dei fabbricati rurali abitativi e non abitativi dato anche l’interesse di molti agricoltori che ricevono quotidianamente pressioni in tale senso sia da parte dei comuni (ai fini ICI) che da parte dell’Agenzia del Territorio (ex Catasto). 

La posizione presa dalla Corte di cassazione in merito ai fabbricati rurali è di considerare come tali ai fini ICI solo quelli accampionati nella categorie D/10 e A/6. Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2011 (Pubblicato della G. U. n. 220 del 21 settembre 2011) sono state definite le modalità di presentazione delle domande di variazione catastale e delle relative autocertificazioni di cui all’art. 7, comma 2- bis e seguenti del D.L. n. 70/2011 per le quali i fabbricati iscritti in catasto per i quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/93 ma non censiti nella categorie rurali A/6 e D/10. Per fabbricati rurali abitativi si intende i fabbricati utilizzati come abitazioni in un rapporto di connessione con il fondo da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli, operai agricoli (che svolgono almeno 100 giornate sul fondo), amministratori di società agricole, ecc. ecc. 
Detti fabbricati vanno accampionati nella categoria catastale A/6-R. I fabbricati rurali non abitativi sostanzialmente sono: stalle, fienili e magazzini per deposito mangimi per gli animali allevati, magazzini per i prodotti delle coltivazioni e dei materiali necessari per la produzione, rimesse macchine, depositi per scorte, serre, cantine, frantoi, uffici e altri manufatti per trasformazione, lavorazione, confezionamento e vendita dei prodotti agricoli dei fondi, …. 
In altri termini tutti quei fabbricati necessari per poter sviluppare le attività agricole principali e quelle connesse di cui all’art. 2135 c.c. Tra le attività connesse vale la pena soffermarci un attimo sulle attività agrituristiche (definite dall’art.2 della Legge 96/2006 ). 
Questi fabbricati sono rurali a tutti gli effetti se rispondono ai dettami della legge nazionale o regionale ed in particolare: connessione e complementarità con l’attività agricola che deve essere prevalente o in termine economico o in termine di riferimento al tempo lavoro necessario per l’esercizio di tali attività; l’eventuale somministrazione di pasti o bevande deve essere costituita prevalentemente da prodotti proprio o prodotti di azienda agricola della zona; la localizzazione dei fabbricati deve essere all’interno dell’azienda agricola. In detti casi l’accatastamento deve essere fatto in categoria D/10. 
L’Agenzia del Territorio con propria circolare n.4 del 16.5.2006 affrontando l’argomento, ai sensi di quanto disposto dal DPR 139/1988, dice che i fabbricati per funzione produttiva connessa all’attività agricola vanno censiti catastalmente nella categoria speciale D/10. 
Il tecnico che provvederà all’accatastamento dovrà verificare la connessione tra il fabbricato e le attività agricola svolte sul fondo provvedendo a censire in categoria speciale D/10 solo quei fabbricati prevalentemente utilizzati per le attività agricole di cui all’articolo 32 del TUIR. 
La verifica in altre parole riguarderà se i prodotti provenienti dal fondo, cui i fabbricati sono asserviti, siano superiori al cinquanta per cento. 
In assenza di tali condizioni l’accatastamento dovrà essere effettuato dal tecnico nella categoria D/7 o D/8 e quindi in categoria non più rurali in quanto risulta prevalente la funzione industriale di trasformazione dei prodotti o quella commerciale rispetto a quella agricola. 
Per quanto riguarda l’introduzione del Catasto Fabbricati sostanzialmente per le costruzioni rurali (e cioè quelle che rispondono alla norma del DPR 917/86 e della L. 133/94) non è previsto nessun adempimento. 
I fabbricati regolarmente censiti al Catasto Terreni come fabbricati rurali rimarranno in detto catasto in attesa di essere trattati d’ufficio dall’Agenzia del Territorio. 
Il fabbricato rurale deve essere necessariamente oggetto di accatastamento: 
· nel caso di nuova costruzione rurale; 
· nel caso di trasformazione del fabbricato stesso a che ne preveda : 
1) l’ampliamento di volume; 
2) la riduzione di volume o il frazionamento; 
3) il cambio di destinazione da rurale a rurale (esempio: magazzino rurale ad abitazione rurale); 
4) il cambio di destinazione per deruralizzazione parziale o totale; 
· nel caso di perdita della ruralità . 
A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: 
1. manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2; 
2. serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; 
3. vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; 
4. manufatti isolati privi di copertura; 
5. tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3; 
6. manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 
La perdita della ruralità può avvenire sia per la cessazione dell’attività agricola connessa al fondo sia a causa di alienazione, di successione ecc. ecc. 
Qualora si verifichi la mancanza del requisito di ruralità il proprietario del fabbricato e bene che provveda celermente all’accatastamento sia per ovviare alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 34/quinquies, comma 2 del D.L. 4/2006 convertito nella Legge 80/2006 sia per evitare accertamenti sui periodi pregressi nei quali valeva la ruralità. In caso di perdita della ruralità a seguito di mancanza dei requisiti nell’erede l’Agenzia del territorio con nota Prot. 49690 del 05.07.2006 ha chiarito “ la perdita della ruralità, coincide con l’accettazione espressa della eredità di cui all’art. 475 del codice civile, ovvero con la presentazione della dichiarazione di successione all’Ufficio competente; ne consegue che l’obbligo dell’accatastamento sorge in capo ai possessori a partire da tale data; al fine di usufruire possibili benefici per la determinazione della base imponibile correlata all’applicazione della imposta ipotecaria e catastale è bene, comunque, che l’amministrazione di fatto della massa ereditaria provveda all’accatastamento prima della presentazione della denuncia di successione.”

 



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